Fatturazione elettronica: modalità d'integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2020, ha stabilito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, pur essendo dovuta.
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, due distinti elenchi, il primo dei quali ("Elenco A"), conterrà le e-fatture inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre il secondo ("Elenco B"), modificabile del contribuente, riporterà le fatture elettroniche via SdI riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.
Il contribuente potrà modificare l'Elenco B, qualora ritenga che per una o più fatture non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta o integrarlo qualora l'Agenzia non abbia tenuto conto di fatture elettroniche soggette al tributo.
Sulla base dei due elenchi, l'Amministrazione finanziaria comunicherà al soggetto passivo l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre.
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